La Sede Centrale ENS è lieta di comunicare che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha istituito con Decreto (pubblicato in G.U. n.45/2022) la Banca Dati del Collocamento Mirato per la raccolta sistematica dei dati con lo scopo di semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli, migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi a favore dei lavoratori con disabilità e categorie protette, per una più rapida individuazione del lavoratore con disabilità idoneo ai ruoli richiesti dalle esigenze lavorative del mercato.

Concorsi in piano il Concorso INPS 2021, il cui bando prevede 1858 posti per funzionari Consulenti di Protezione Sociale riservati solo ai laureati, visualizza gli allegati:
pdfBando-INPS-2021-pdf.pdf
pdfConcorso_pubblico_per_titoli_ed_esami_a_1858_posti_consulenti_protezione_sociale.pdf

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha firmato nella giornata di ieri 30 settembre due provvedimenti in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità, regolato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I Decreti riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge 68 che disciplinano:

  • la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta
  • e quella sull'aggiornamento delle sanzioni.

Con il primo provvedimento, il ministro Orlando ha decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Il secondo Decreto ministeriale colma una lacuna di quasi undici anni dall'ultimo adeguamento delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali che risaliva, infatti, al dicembre 2010. Con la firma del ministro Orlando, le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio "in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti" (previsto dall'art.9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato profondamente la disciplina degli incentivi alle assunzioni dei lavoratori disabili e, quindi, il funzionamento del relativo Fondo. È stato, difatti, superato il sistema che prevedeva il riparto annuale dello Stato alle Regioni e la successiva erogazione dalle Regioni ai datori di lavoro, sulla base delle assunzioni effettuate l'anno precedente.

Il Decreto Legge n.52 del 2021, il cosiddetto “Decreto Riaperture” (convertito con modificazioni in Legge 87/2021), ha aggiornato le norme in materia di smart working nella PA e nelle imprese private.

L’art. 11 prevede, infatti, anche per le imprese e per i dipendenti del settore privato, la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in smartworking, laddove possibile, FINO AL 31 DICEMBRE 2021 con proroga della procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro e senza necessità di sottoscrivere un “preventivo” accordo con il lavoratore.

Riguardo alla possibilità di ricorrere allo smart working nel pubblico impiego fino al 31 dicembre 2021, già prevista dal DL 56/2021 Decreto Milleproroghe, il DL 52/2021 specifica a tal riguardo che le Amministrazioni Pubbliche:

  • fino al 31 dicembre organizzano il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, applicando lo smart working con le procedure semplificate;
  • in tema di conciliazione vita lavoro, adottano obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative, prevedendo per le attività che possono essere svolte in smart working che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene.

Si segnala inoltre che il DL 52/2021 prevede che dal 1° luglio 2021, nelle zone bianche e gialle, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida specifiche. 

LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00104) (GU Serie Generale n.146 del 21-06-2021). Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2021