L’art. 1 – comma 1 lettera c della legge n. 68/99 include le persone sorde, di cui alla legge n. 381/70, tra gli aventi diritto al collocamento obbligatorio.

L’art. 1 – comma 3 della legge n. 68/99 prevede che per persone sorde si intendono coloro che sono stati colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
L’articolo 1 – comma 2 della legge  n. 95/2006  prevede che si considera sordo “il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.
La precedente disciplina del collocamento obbligatorio contenuta nella legge n. 482/68, poi abrogata dalla legge n. 68/99, prevedeva una speciale quota di riserva per le persone sorde pari all’ 1% delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici con oltre 100 dipendenti.
Oggi, invece, la legge n. 68/99 dispone una riserva generale per tutte le persone con disabilità nell’ambito di un’unica quota di riserva, senza distinzioni per tipologia di handicap. Contrariamente a quanto è avvenuto per alcune categorie di lavoratori non vedenti, come i centralinisti e masso-fisioterapisti, per i quali sono rimaste in vigore alcune disposizioni speciali che, già prima della Legge n. 68/99, prevedevano specifiche quote di riserva a loro favore.
L’abolizione di una quota fissa per l’assunzione di persone sorde ha comportato diversi problemi ripetutamente evidenziati dalle associazioni di tutela perché si è registrata in questi anni una graduale diminuzione dei livelli occupazionali dei disabili uditivi.
La mancanza di opportunità occupazionali non fa altro che aggravare la condizione di isolamento e impedire la piena inclusione delle persone con disabilità uditiva.
La quota totale dei sordi avviati al lavoro è scesa nel tempo fino a toccare percentuali insignificanti (0,52% nel 2008, 0,67% nel 2009, 0,45% nel 2012, 0,48% nel 2013), di gran lunga inferiori rispetto all’1% previsto prima della legge n. 68/99.
Una così difficile situazione per l’occupazione delle persone sorde ha indotto alcune associazioni di tutela ad ipotizzare una modifica della normativa per ritornare alla definizione di una quota fissa di persone sorde da assumere obbligatoriamente da parte delle aziende.
Le particolari difficoltà, legate ai problemi di comunicazione delle persone sorde, incidono fortemente nel percorso di inserimento lavorativo che potrebbe essere agevolato, in primo luogo, con il buon funzionamento dei servizi per l’impiego ed una più adeguata preparazione degli operatori preposti.
La piena applicazione delle direttive previste dalla legge n. 68/99 sul collocamento mirato dovrebbe favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il più appropriato utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla legge, a cominciare dall’accertamento della disabilità con la valutazione delle capacità residue, può facilitare  la ricerca del posto di lavoro più adatto e consigliare, per esempio, la via preferenziale dell’avviamento concordato nell’ambito di una convenzione stipulata con i servizi competenti.
Nella ricerca di opportunità lavorative restano comunque essenziali le competenze, le aspettative ed aspirazioni della persona con disabilità affinché l’inserimento lavorativo  possa avvenire per le capacità professionali e non in base ad una specifica caratteristica fisica.
L’articolo 1 – comma 3 della legge n. 68/99 prevede che per l'assunzione obbligatoria delle persone sorde restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
L’art. 6 comma 1 della legge 308/58 prevede che l'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni per la persona sorda è accordata dal medico competente, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.
L’articolo 7 coma 2 della legge n. 308/58 prevede che nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami  nei concorsi è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
 
Normativa di riferimento

  • Legge 13 marzo 1958, n. 308: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordi;
  • Legge 26 maggio 1970, n. 381: “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”;
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
  • Legge 20 febbraio 2006, n. 95: “Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”.