La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato profondamente la disciplina degli incentivi alle assunzioni dei lavoratori disabili e, quindi, il funzionamento del relativo Fondo. È stato, difatti, superato il sistema che prevedeva il riparto annuale dello Stato alle Regioni e la successiva erogazione dalle Regioni ai datori di lavoro, sulla base delle assunzioni effettuate l'anno precedente.
Le risorse del Fondo finanziano, a decorrere dal 1°gennaio 2016, la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
I datori di lavoro (sia pubblici che privati) che assumeranno un lavoratore con disabilità avranno uno sgravio contributivo. In pratica, al datore che assume viene restituito una parte dello stipendio versato al lavoratore assunto; questo per 36 o 60 mesi, a seconda delle caratteristiche del lavoratore e del contratto.
L’agevolazione viene erogata in caso di:
- assunzione a tempo indeterminato
- trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine (full time o part-time)
A QUANTO AMMONTA L'AGEVOLAZIONE
L'incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- l'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato; per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.
COME RICHIEDERE L’INCENTIVO: i datori di lavoro che vogliano accedere al beneficio devono presentare domanda telematica all’INPS
Con il decreto del 24 febbraio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state attribuite risorse all’INPS pari a € 20.000.000,00 a decorrere dal 2016.
Il decreto è stato aggiornato nell’anno 2017 con il decreto del 16 marzo 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per trasferire all’INPS le risorse attribuite al Ministero del Lavoro per sperimentazioni non utilizzate nell’anno 2016 per € 1.000.000 e quelle relative alle somme versate dai datori di lavori, con riferimento agli esoneri relativi all’anno 2016, pari a € 7.725.348,86, nonché l’importo di € 1.915.742,00 disponibile sul capitolo.
Con successivo decreto del 29 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state trasferite all’INPS le risorse aggiuntive stanziate ai sensi dell’art. 55-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 pari a 58 milioni di euro.
Con il decreto del 7 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state attribuite all’INPS euro 9.165.061,84 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per le assunzioni relative all’anno 2018.
Per le assunzioni relative all’anno 2019, sono state trasferite all’INPS euro 7.279.611 relative alle somme versate dai datori di lavori con riferimento agli esoneri relativi all’anno 2018, nonché l’importo di euro 11.915.742 disponibile sul capitolo (decreto del 3 luglio 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia e le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze).
Fino al 2019, il trasferimento delle risorse del Fondo all’INPS è avvenuto mediante un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Da fine 2019 si procede, in ragione delle competenze in materia di disabilità attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per effetto delle disposizioni dell’art. 3, co. 1, lett. d) del d.l. n. 86/2018 e in assenza di attribuzione di deleghe, mediante D.P.C.M., su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nel corso del 2019, successivamente al decreto interministeriale del 3 luglio 2019, è stato emanato anche il DPCM del 21 novembre 2019, con cui sono state trasferite all’Istituto le risorse versate al Fondo nel I, II, III bimestre dai datori di lavoro per contributi esonerativi ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, per complessivi euro 3.789.575,00, nonché a decorrere dall’anno finanziario 2020 le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui, assegnate al capitolo 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Per il 2020 è stato adottato il DPCM 6 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2020 che integra l’originario stanziamento di 20 milioni e l’attribuzione per l'anno 2020 di circa 2 milioni disposta dal precedente DPCM, con ulteriori 52,5 milioni per l’anno 2020.
A decorrere dall’anno 2020, per effetto della modifica dell’articolo 13 ad opera del d.l. n. 101/2019, che ha aggiunto un comma 4 bis, il Fondo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del 4 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Il decreto 8 luglio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 agosto 2021, integra l’originario stanziamento di 20 milioni e l’ulteriore attribuzione di risorse per l'anno 2021 di 1.915.742 disposta dal DPCM 21 novembre 2019, con ulteriori 55.539.455 milioni per l’anno 2021. Di conseguenza, per l’annualità 2021, il Fondo dispone complessivamente di euro 77.455.197.