Come è noto, l’art. 20 della legge n. 102/2009 ha integrato con un medico dell’INPS le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all’art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104.


Tali commissioni, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 12.3.1999, n. 68, provvedono:
· all’accertamento delle condizioni di disabilità, da cui scaturisce il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili c.d. “collocamento mirato”;
· all’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
L'art. 6 della legge n. 68/99 ha previsto la formazione di un Comitato tecnico nell’ambito dei Centri per l’impiego, con compiti relativi alla:
· valutazione delle residue capacità lavorative;
· definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;
· predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica, integrata con il medico INPS:
· acquisisce, in raccordo con il Comitato tecnico, notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, scolarità e lavoro;
· elabora, su tali dati e su dati anamnestico-clinici, la diagnosi funzionale, intesa come descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, volta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

La Commissione medica integrata, quindi, sulla base della valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.

La relazione conclusiva dell'accertamento della condizione di disabilità viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

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pdfMessaggio_numero_3989_del_16-02-2011.pdf

Visualizza le Circolari INPS
pdfCircolare_numero_131_del_28-12-2009.pdf
pdfCircolare_numero_168_del_30-12-2011.pdf
pdfMessaggio_numero_171_del_15-01-2021.pdf

In particolare sono due le misure sulle quali la ministra per le disabilità intende puntare per contrastare la disoccupazione delle persone disabili

Il binomio lavoro e disabilità mostra da sempre grosse difficoltà: a conferma di ciò anche gli ultimi dati relativi al collocamento mirato - e quindi all’attuazione della Legge 68/99 - che peraltro, in quanto riferiti al triennio 2016­-2018, saranno probabilmente più ottimistici rispetto al contesto odierno, maturato in tempo di epidemia da Covid-19, nel quale sono anche venuti meno gli obblighi di assunzione delle cosiddette “categorie protette” da parte delle aziende.

Stante questa situazione, nella quale si registrano ancora molte difficoltà da parte delle persone con disabilità ad accedere al mondo del lavoro, la ministra per le disabilità, Erika Stefani, ha dichiarato nei giorni scorsi di essere al lavoro per rendere concrete alcune misure che, pur esistenti, non sono applicate.

Due in particolare le direttrici indicate da Stefani: "In tema di inclusione lavorativa, al fine di contrastare la disoccupazione tra le persone con disabilità, intendo dare impulso a due misure già previste dal Jobs Act ma mai finalizzate.
Mi riferisco alla definizione delle Linee Guida di revisione del processo di inclusione lavorativa, e la creazione di una banca nazionale del collocamento mirato che possa favorire le attività di controllo, monitoraggio e valutazione del collocamento al lavoro delle persone con disabilità.
Da queste misure potrà derivare un rinnovato e più efficace approccio nello sviluppo delle politiche attive per il lavoro".

Così la ministra in un post su Facebook

 

Si riferiscono al triennio 2016-2018 i dati su lavoro e disabilità in Italia, contenuti nella IX Relazione al Parlamento sull’attuazione della Legge 68/99 , realizzata dall’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), su mandato del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella quale si prendono in esame le norme per il diritto al lavoro dei disabili.

 I dati e le informazioni presenti nell’indagine evidenziano i progressi ottenuti nel corso degli anni anche sul versante della domanda del lavoro, sia pubblica che privata, nonché dei servizi di intermediazione e suggeriscono che la crescita nel tempo di avviamento e assunzioni sia stata favorita, sia dall’adozione di percorsi personalizza che hanno accompagnato l’inserimento delle persone con disabilità che da provvedimenti normavi di incentivazione e di semplificazione delle procedure di assunzione.

Bisognerà ora attendere la prossima Relazione per poter misurare l'impatto, certamente significavo, che la crisi pandemica avrà su questa fetta di mondo del lavoro. “La presentazione della IX Relazione avviene in una fase particolare della nostra storia – si legge nelle prime pagine del documento - Il mondo sta affrontando una pandemia i cui effetti non sono ancora sotto controllo a livello sanitario, ma le cui gravi conseguenze economiche, sociali e occupazionali, da subito molto pesanti anche per l’Italia, sono già oggetto di studi per l’elaborazione di efficaci politiche di rilancio. Maggiormente esposte si trovano le categorie di individui a rischio esclusione, per le quali i programmi e le strategie già disponibili, promosse dalle istituzioni nazionali ed internazionali e tese a scongiurare discriminazioni, ora richiedono misure correttive per essere adeguate ad un contesto profondamente mutato”.

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pdfARTICOLO_APRILE_2021.pdf

L’art. 1 – comma 1 lettera c della legge n. 68/99 include le persone sorde, di cui alla legge n. 381/70, tra gli aventi diritto al collocamento obbligatorio.

L’art. 1 – comma 3 della legge n. 68/99 prevede che per persone sorde si intendono coloro che sono stati colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
L’articolo 1 – comma 2 della legge  n. 95/2006  prevede che si considera sordo “il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.
La precedente disciplina del collocamento obbligatorio contenuta nella legge n. 482/68, poi abrogata dalla legge n. 68/99, prevedeva una speciale quota di riserva per le persone sorde pari all’ 1% delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici con oltre 100 dipendenti.
Oggi, invece, la legge n. 68/99 dispone una riserva generale per tutte le persone con disabilità nell’ambito di un’unica quota di riserva, senza distinzioni per tipologia di handicap. Contrariamente a quanto è avvenuto per alcune categorie di lavoratori non vedenti, come i centralinisti e masso-fisioterapisti, per i quali sono rimaste in vigore alcune disposizioni speciali che, già prima della Legge n. 68/99, prevedevano specifiche quote di riserva a loro favore.
L’abolizione di una quota fissa per l’assunzione di persone sorde ha comportato diversi problemi ripetutamente evidenziati dalle associazioni di tutela perché si è registrata in questi anni una graduale diminuzione dei livelli occupazionali dei disabili uditivi.
La mancanza di opportunità occupazionali non fa altro che aggravare la condizione di isolamento e impedire la piena inclusione delle persone con disabilità uditiva.
La quota totale dei sordi avviati al lavoro è scesa nel tempo fino a toccare percentuali insignificanti (0,52% nel 2008, 0,67% nel 2009, 0,45% nel 2012, 0,48% nel 2013), di gran lunga inferiori rispetto all’1% previsto prima della legge n. 68/99.
Una così difficile situazione per l’occupazione delle persone sorde ha indotto alcune associazioni di tutela ad ipotizzare una modifica della normativa per ritornare alla definizione di una quota fissa di persone sorde da assumere obbligatoriamente da parte delle aziende.
Le particolari difficoltà, legate ai problemi di comunicazione delle persone sorde, incidono fortemente nel percorso di inserimento lavorativo che potrebbe essere agevolato, in primo luogo, con il buon funzionamento dei servizi per l’impiego ed una più adeguata preparazione degli operatori preposti.
La piena applicazione delle direttive previste dalla legge n. 68/99 sul collocamento mirato dovrebbe favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il più appropriato utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla legge, a cominciare dall’accertamento della disabilità con la valutazione delle capacità residue, può facilitare  la ricerca del posto di lavoro più adatto e consigliare, per esempio, la via preferenziale dell’avviamento concordato nell’ambito di una convenzione stipulata con i servizi competenti.
Nella ricerca di opportunità lavorative restano comunque essenziali le competenze, le aspettative ed aspirazioni della persona con disabilità affinché l’inserimento lavorativo  possa avvenire per le capacità professionali e non in base ad una specifica caratteristica fisica.
L’articolo 1 – comma 3 della legge n. 68/99 prevede che per l'assunzione obbligatoria delle persone sorde restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
L’art. 6 comma 1 della legge 308/58 prevede che l'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni per la persona sorda è accordata dal medico competente, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.
L’articolo 7 coma 2 della legge n. 308/58 prevede che nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami  nei concorsi è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
 
Normativa di riferimento

  • Legge 13 marzo 1958, n. 308: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordi;
  • Legge 26 maggio 1970, n. 381: “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”;
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
  • Legge 20 febbraio 2006, n. 95: “Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”.